Le risposte on line verranno fornite compatibilmente e nel rispetto del D. Lgs.
196/2003. Pertanto, nel caso in cui il reclamo venga effettuato da persona diversa
dall'avente diritto o non sia possibile identificare con certezza il mittente
del reclamo, il riscontro che verrà fornito non includerà la comunicazione di
dati personali relativi a terzi, ma sarà seguito da una risposta adeguata, pertinente
e completa, inviata all'indirizzo (residenza) del Contraente indicato in polizza.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso
di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi
all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando
l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Con
riferimento ai prodotti finanziari (polizze di cui ai rami vita III e V quali
ad esempio le index linked, le unit linked e le polizze di capitalizzazione, con
esclusione delle forme pensionistiche individuali) in caso di assenza di riscontro
entro il termine massimo di novanta giorni dalla risposta o qualora l'esponente
non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo potrà rivolgersi alla CONSOB,
Via G.B. Martini,3, 00198 Roma, o Via Broletto,7, 20123 Milano, corredando l'esposto
della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni
e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva
dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi
esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalla Parti sia diversa da quella
italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto potranno essere rivolti
all'Autorità di vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta.
Per maggiori informazioni vengono di seguito riportati i link ai siti delle Autorità
cui poter fare riferimento: